14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38812 del 19 novembre 2002
Posted at 15:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di revocare l’ammissione di prove “superflue” in base alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale [ art. 495, comma 4, c.p.p. ] è ben più ampio di quello riconosciuto all’inizio del dibattimento [ art. 190, comma 1, c.p.p. ] di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle “manifestamente” superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]