Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6404 del 2 luglio 1997

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6404 del 2 luglio 1997

Testo massima n. 1

In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio — anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova — bensì sull’attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l’imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell’udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell’art. 500 c.p.p., è indubbio che l’esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze