14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 46024 del 28 novembre 2003
Testo massima n. 1
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi [ nella specie, la persona offesa ], avendo esaminato la foto dell’imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.
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