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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8272 del 2 marzo 2011

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8272 del 2 marzo 2011

Testo massima n. 1

Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest’ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione.

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