Cass. civ. n. 14419 del 24 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato danneggiante - Pendenza - Diritto di credito all’indennizzo assicurativo - Pignorabilità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31844 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 543
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 106

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