14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 391 del 18 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Il cancelliere che provvede all’iscrizione della causa nel registro degli affari contenziosi civili deve tenere conto solamente degli elementi formali risultanti dalla nota di iscrizione a ruolo redatta, a norma dell’art. 71 att. c.p.c., dalla parte che si costituisce, non rientrando nei suo compiti il controllo di merito sulla verità dell’atto e tanto meno l’individuazione delle parti e dei difensori effettivi; non è perciò configurabile il delitto di falso, neppure per induzione ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p., se uno o più delle parti o dei difensori reali nel processo siano diversi da quelli risultanti dalla detta nota.
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Testo massima n. 1
L’ufficiale giudiziario deve indicare la parte nel cui interesse esegue la notificazione di un atto di citazione tenendo conto solamente degli elementi formali risultanti dall’atto stesso, non rientrando nei suoi compiti il controllo di merito sulla sua verità e tanto meno l’individuazione della parte effettiva. Non è, perciò, configurabile il delitto di falso, neppure per induzione ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p., se la reale parte attrice o il suo procuratore e difensore siano diversi da quelli risultanti dalla citazione ed indicati come richiedenti la notificazione.
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