Cass. civ. n. 14414 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Fusione per incorporazione - Società incorporata - Estinzione - Insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Limiti - Fondamento.
La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.
Massime precedenti
Conformi: Cass. civ. n. 6324 del 2023
Normativa correlata
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10
Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2504 bis
Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2504 bis