Cass. civ. n. 14414 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Fusione per incorporazione - Società incorporata - Estinzione - Insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Limiti - Fondamento.
La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2504 bis