Cass. civ. n. 14414 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Fusione per incorporazione - Società incorporata - Estinzione - Insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Limiti - Fondamento.


La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 6324 del 2023

Normativa correlata

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10
Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2504 bis

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE