Cass. pen. n. 1441 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Inammissibilità - Condizioni - Valutazione del contenuto dell'atto e della intenzione dell'impugnante - Necessità - Fattispecie.


E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 1589 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.