14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1977 del 17 febbraio 1994
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, l’avvenuta presa di conoscenza da parte del tribunale del fascicolo del P.M., finalizzata ad una più adeguata valutazione della necessità e indipensabilità dell’atto nullo, pur essendo irregolare, non risulta sanzionabile, essendo l’inutizzabilità delle prove previste soltanto con riferimento ai «divieti stabiliti dalla legge» [ art. 191 c.p.p. ], divieti che mancano per l’ipotesi in esame.
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Testo massima n. 2
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta «necessità» di procedere alla rinnovazione dell’atto nullo [ art. 185, comma 2, c.p.p. ] e la ritenuta «indispensabilità» dei risultati delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso [ art. 270 c.p.p. ], costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 606, comma 1, lett. e ], c.p.p.
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