Cass. pen. n. 7173 del 18 luglio 1996

Testo massima n. 1


L'omessa notifica dell'impugnazione di cui all'art. 584 c.p.p. non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dall'impugnazione medesima, in quanto non compresa tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. Il giudice del gravame è, però, tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni, qualora accerti che l'impugnazione non è stata notificata e non gli risulti aliunde che la parte, alla quale sarebbe spettata la notificazione, abbia avuto conoscenza dell'atto di impugnazione.

Testo massima n. 2


Qualora l'esistenza delle cose da sequestrare, nella specie documentazione bancaria, risulti da un interrogatorio dell'indagato, poi dichiarato nullo, in applicazione dell'art. 185 c.p.p., rende invalido il provvedimento di sequestro emesso, venendo questo in concreto a dipendere dall'atto nullo.