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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1988 del 18 febbraio 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1988 del 18 febbraio 1998

Testo massima n. 1

Il principio fissato nell’art. 185, comma primo, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. Ed invero, deve ritenersi derivato da altro precedente quell’atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l’atto dichiarato nullo costituisce l’ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che dalla ritenuta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali potesse derivare la inutilizzabilità dell’esame di imputati e testi – cui talune domande e precisazioni erano state poste traendo spunto da conversazioni captate mediante dette intercettazioni – atteso che tale esame era stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali ed aveva offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non potevano reputarsi inquinati essendo del tutto indipendenti dalle intercettazioni stesse ].

Testo massima n. 2

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe — anche in posizione gerarchicamente dominante — da taluno rivestito nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell’accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”, con la quale si pretende di riferire all’associato il reato fine che si ha prova di collegare all’associazione, siccome compreso nel programma generico dell’organizzazione. [ Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti ].

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