14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 39414 del 22 novembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all’insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell’avviso medesimo. [ Nella specie si è ritenuto che la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all’atto dell’arresto, a causa di vizi di funzionamento dell’apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, non incidesse sulla ritualità dell’avviso, gravando sul difensore medesimo l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate.
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Testo massima n. 2
L’utilizzazione, per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l’avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate e sempre che i mezzi cui si sia fatto ricorso siano astrattamente idonei a rendere noto l’avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad effettiva conoscenza del destinatario.
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