Cass. pen. n. 4969 del 29 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Anche le nullità di ordine generale (non assolute) sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 183 c.p.p. Pertanto, la proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna, senza denunciare le manchevolezze della notifica, costituisce accettazione sanante degli effetti dell'atto, ex art. 183, comma 1, lettera a) c.p.p. (Fattispecie relativa alla notificazione di decreto penale di condanna, priva dell'indicazione della data di consegna della copia dell'atto).