Cass. pen. n. 20927 del 4 maggio 2004

Testo massima n. 1


Il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì integra un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo lett. a) c.p.p.

Normativa correlata