14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8918 del 24 agosto 1993
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui alla interdizione legale, prevista dall’art. 19, n. 3, c.p., si applicano le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale [ artt. 424 ss. c.c. ], sicché gli atti possono essere annullati su istanza del tutore dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa, attiene unicamente alla disponibilità ed alla amministrazione del «bene», nonché alla rappresentanza negli atti ad esso relativi. Ne consegue che ogni altro negozio giuridico è annullabile, in considerazione della natura di pena accessoria dell’interdizione legale, e che l’annullabilità [ assoluta ] è rilevabile da chiunque.
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