Cass. civ. n. 14318 del 22 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.