14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1021 del 11 gennaio 2002
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze proclamata dall’associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti ].
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Testo massima n. 1
La sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento — disposto per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa — ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.
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