14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15346 del 1 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell’interdicendo non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito «consultivo» e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Ditalché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità – e per la prima volta – pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione.
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Testo massima n. 2
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all’esame personale dell’interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza – tanto nell’aula di udienza quanto in ambiente esterno – qualificata dall’interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all’indagine personale quand’anche la partecipazione al processo non si sia [ ancora ] tradotta in una comparsa di costituzione.
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