Cass. civ. n. 2692 del 8 ottobre 1974

Testo massima n. 1


Le sentenze in materia di interdizione o di inabilitazione possono essere impugnate da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio. A maggior ragione, quindi, la sentenza può essere impugnata da una delle persone legittimate a chiedere l'interdizione o l'inabilitazione, ai sensi dell'art. 417 c.c., la quale sia intervenuta nel relativo giudizio. La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell'interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all'altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall'art. 44 c.c.

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