Cass. civ. n. 14253 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - FORMA Contratto - Conclusione mediante esecuzione della prestazione tipica - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13033 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1326 com. 4
Cod. Civ. art. 1327
Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4