Cass. pen. n. 1425 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Gestore di impianto motociclistico omologato - Responsabilità per la morte di un motociclista nel corso di una gara - Esclusione - Condizioni - Rispetto delle norme regolamentari della federazione sportiva - Fattispecie.
Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.