Cass. civ. n. 2088 del 20 maggio 1977
Testo massima n. 1
Nel procedimento di interdizione, ove l'interdicendo muoia nelle more del giudizio di cassazione, si determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'intero procedimento, senza, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio così la sentenza d'appello come quella di primo grado).