Cass. civ. n. 14242 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE Trattamento di fine rapporto - Base di calcolo - Emolumenti incentivanti - Inclusione - Condizioni - Irrilevanza della decisione aziendale di ammissione del dipendente al sistema incentivante - Fattispecie.


Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito di includere nel T.F.R. la retribuzione incentivante percepita dal lavoratore nel corso di sei anni consecutivi e legata ad elementi che, essendo rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, non potevano considerarsi connotati da aleatorietà e imprevedibilità).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29440 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.