14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5064 del 9 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In materia di misure cautelari personali, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva deve essere esaminata e decisa dal giudice, in composizione monocratica o collegiale, investito della cognizione nel merito del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l’organo giudicante che sta conducendo l’istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. Ed invero, il principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 525 c.p.p., è riferito solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell’imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all’assunzione delle prove. Pertanto, l’eventuale diversità di composizione [ rispetto a quella dell’organo competente alla trattazione del processo ] dell’organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi dell’ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall’art. 178, comma primo, lett. a ] c.p.p., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme dell’ordinamento giudiziario.
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