14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 14991 del 28 aprile 2006
Testo massima n. 1
Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. [ In motivazione la Corte ha precisato che la procedura de plano si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell’art. 175, comma quarto, c.p.p. alle forme di cui all’art. 127 c.p.p. ].
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Testo massima n. 2
Poiché per la delibazione delle richieste di restituzione in termini l’art. 175, comma 4, c.p.p. non prevede che si proceda in camera di consiglio, né fa espresso riferimento alle forme di cui all’art. 127 c.p.p., è legittimo che su di esse si provveda de plano, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale. Ne consegue che, allorché si tratti di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, sull’ammissibilità della impugnazione il Giudice provvede con ordinanza inaudita altera parte, in quanto la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione e il provvedimento de plano è legittimato non dall’art. 591 c.p.p., ma dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio.
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