14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6805 del 19 novembre 1986
Testo massima n. 1
La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 secondo comma c c , indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili [ ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare ]. Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d’inabilitazione del suo autore, quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore [ nella specie, aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione ].
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