Cass. civ. n. 6549 del 3 dicembre 1988

Testo massima n. 1


La prodigalità, contemplata dall'art. 415 secondo comma c.c. quale causa d'inabilitazione (ove concorra un'esposizione dell'inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici), esprime una tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza, vanità od ostentazione, e, pertanto, non è ravvisabile in relazione ad inettitudine negli affari, la quale indica spirito lucratico e ricerca di guadagno, ancorché senza le doti necessarie a conseguirle.

Normativa correlata