14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6549 del 3 dicembre 1988
Posted at 16:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
La prodigalità, contemplata dall’art. 415 secondo comma c.c. quale causa d’inabilitazione [ ove concorra un’esposizione dell’inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici ], esprime una tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza, vanità od ostentazione, e, pertanto, non è ravvisabile in relazione ad inettitudine negli affari, la quale indica spirito lucratico e ricerca di guadagno, ancorché senza le doti necessarie a conseguirle.
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