Cass. pen. n. 11502 del 22 marzo 2011

Testo massima n. 1


La restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato, che pure abbia avuto conoscenza del procedimento, come attestato dalla sottoposizione a custodia cautelare, ove non risulti che abbia avuto conoscenza dei provvedimenti conclusivi del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o all'impugnazione.

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