Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5465 del 9 febbraio 2001

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5465 del 9 febbraio 2001

Testo massima n. 1

In tema di restituzione in termini, posto che l’art. 175, comma 2, c.p.p. accorda all’imputato, ai fini dell’impugnazione di pronunce di condanna, un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto, in via generale, per le altre parti processuali, dal precedente comma 1 dello stesso articolo, ponendo come necessaria condizione solo quella che la mancata conoscenza del provvedimento impugnabile non sia riconducibile a fatto o colpa dello stesso imputato [ senza richiedere anche il caso fortuito o la forza maggiore ], deve ritenersi illegittima la mancata restituzione in termini di un imputato al quale — essendosi egli allontanato dalla propria residenza per prestare assistenza alla madre, gravemente ammalata e successivamente deceduta — si sia soltanto addebitato, genericamente, da parte del giudice di merito, di non aver adottato, prima di allontanarsi, gli accorgimenti dettati dalla «normale diligenza per la ricezione della corrispondenza», laddove sarebbe stata necessaria una più approfondita e specifica valutazione, sia pur nei limiti imposti dalla sommarietà del rito, delle concrete possibilità che l’imputato avrebbe avuto di adottare i suddetti accorgimenti, tenendo conto, in particolare, della composizione del suo nucleo familiare, dell’ubicazione della casa di abitazione e dell’eventuale presenza di vicini, come pure della maggiore o minore prevedibilità di una futura notifica di atti giudiziari.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze