14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15903 del 9 maggio 2006
Testo massima n. 1
L’accoglimento dell’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, in base alla novella dell’art. 175 c.p.p. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, è condizionata all’assenza di prova positiva della effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, e quindi anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all’imputato di avvalersi della restituzione in termini, pur se la sentenza sia poi stata notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza «legale», che non sono di per sé inidonei ad assicurare l’effettività della conoscenza. [ La Corte ha rilevato che l’imputato era pienamente a conoscenza del procedimento, essendo stato tratto in arresto ed essendo stato sottoposto, per un periodo di tempo apprezzabile, alla misura della custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, e che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove poi gli era stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza, con conseguente effettiva conoscenza del provvedimento per mezzo del domiciliatario, a lui legato, in forza dell’elezione, da uno stretto rapporto fiduciario ].
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