Cass. pen. n. 4047 del 15 dicembre 1992

Testo massima n. 1


In materia di riesame di misure cautelari, la violazione della disposizione di cui all'art. 309, comma ottavo, c.p.p., per mancato rispetto del termine dilatorio di tre giorni liberi e interi (art. 172, comma quinto, c.p.p.) previsto per l'indagato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178-180 c.p.p.

Testo massima n. 2


Nel giudizio di riesame e in quello di legittimità avverso l'ordinanza del tribunale del riesame non è ammissibile dedurre né la nullità dell'interrogatorio che, a norma dell'art. 294 c.p.p., segue all'ordinanza di custodia cautelare né la eventuale conseguente perdita di efficacia di quest'ultima (art. 302 c.p.p.). Tali nullità vanno dedotte dinanzi allo stesso giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, con il mezzo di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.

Normativa correlata