14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4047 del 15 dicembre 1992
Testo massima n. 1
In materia di riesame di misure cautelari, la violazione della disposizione di cui all’art. 309, comma ottavo, c.p.p., per mancato rispetto del termine dilatorio di tre giorni liberi e interi [ art. 172, comma quinto, c.p.p. ] previsto per l’indagato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178-180 c.p.p.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nel giudizio di riesame e in quello di legittimità avverso l’ordinanza del tribunale del riesame non è ammissibile dedurre né la nullità dell’interrogatorio che, a norma dell’art. 294 c.p.p., segue all’ordinanza di custodia cautelare né la eventuale conseguente perdita di efficacia di quest’ultima [ art. 302 c.p.p. ]. Tali nullità vanno dedotte dinanzi allo stesso giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, con il mezzo di impugnazione di cui all’art. 310 c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]