Cass. pen. n. 4903 del 4 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura coercitiva, sulla richiesta di riesame, decorre, nel caso in cui il "dies a quo" ricada in periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte che intenda avvalersi della facoltà di rinunziarvi, deve dichiararlo espressamente).