14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9116 del 25 agosto 1995
Testo massima n. 1
L’agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito dell’atto processuale presso la casa comunale, deve documentare sulla ricevuta suddetta — restituita al mittente per compiuta giacenza unitamente alla lettera — di avere preavvisato il destinatario, mediante affissione di avviso alla porta dell’abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l’ufficio postale. L’inosservanza di siffatta disciplina non consente di presumere la conoscenza da parte dell’imputato del deposito in questione e pertanto comporta la nullità della notifica.
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