14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1926 del 15 maggio 1996
Testo massima n. 1
Allorquando l’imputato abbia compiuto rituale elezione di domicilio, corredata dall’indicazione delle generalità del domiciliatario, secondo quanto prescritto dall’art. 62 att. c.p.p., l’omessa indicazione del domiciliatario stesso nella richiesta e nella relazione di notifica fatta dall’ufficiale giudiziario, è causa di nullità, omologabile all’ipotesi dell’incertezza assoluta del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 171, lett. b ], terza ipotesi c.p.p. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la nullità, poiché la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata all’indirizzo del difensore domiciliatario, indicato dall’imputata, a persona qualificatasi «dipendente», ed incaricata della consegna, ma non identificata ].
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