14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3867 del 6 agosto 1998
Testo massima n. 1
Prima di adottare le forme previste dall’art. 170 c.p.p. per le notificazioni con il mezzo della posta, l’ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell’atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all’imputato non detenuto ai sensi dell’art. 157 stesso codice; ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall’organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti – specificamente inerenti al processo penale – della diversa disposizione dell’autorità giudiziaria procedente o dell’esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell’atto a mezzo del servizio postale.
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