14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1140 del 3 agosto 1992
Testo massima n. 1
La mancanza, nella copia dell’atto notificato ex art. 157, ottavo comma, c.p.p. e destinata all’interessato, dell’attestazione – da parte dell’ufficiale giudiziario – dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito dell’atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l’affissione dell’avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell’atto che è oggetto del deposito. Poiché la comunicazione, da dare all’interessato, con lettera raccomandata, dell’avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l’eseguita affissione dell’avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che – attraverso il deposito o la raccomandata – sono destinati a pervenire all’imputato, la notizia al medesimo dell’avvenuta affissione dell’avviso, la cui mancanza – quindi – non può esser considerata, nell’ottica del disposto dell’art. 168, secondo comma, determinante la nullità prevista dall’art. 171, lettera f ].
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