Cass. civ. n. 14091 del 22 maggio 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.


È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17267 del 2009

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

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