Cass. civ. n. 14091 del 22 maggio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.