14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 669 del 25 gennaio 1993
Testo massima n. 1
L’impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato a norma dell’art. 161, terzo comma, c.p.p., non comporta che anche le notifiche successive siano impossibili e vadano eseguite mediante consegna al difensore. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l’accettazione del decreto di citazione da parte della madre dell’imputato, in occasione della successiva notifica, dimostra l’idoneità della dichiarazione di domicilio e la temporaneità della precedente impossibilità ].
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