14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9104 del 6 ottobre 1993
Testo massima n. 1
L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, cui fa riferimento la norma del comma quarto dell’art. 161 c.p.p., va intesa e correlata con l’insufficienza o inidoneità delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Pertanto l’impossibilità della notificazione deve ritenersi correttamente acclarata allorquando, eseguite le ricerche sul luogo mediante le opportune informazioni e sulla scorta delle indicazioni della dichiarazione, l’ufficiale notificatore non sia stato in grado di individuare il domicilio.
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