Cass. civ. n. 14063 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie.


Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20214 del 2021

Normativa correlata

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 348