14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12821 del 19 marzo 2013
Testo massima n. 1
È valida l’elezione di domicilio contenuta nel corpo dell’atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall’interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l’attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all’atto nella sua interezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio. [ Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella procura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell’appello, apposta in calce all’atto di impugnazione e richiamata nell’intestazione di questo ].
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Testo massima n. 2
Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara. [ Fattispecie di ritenuta sussistenza dell’illecito, in cui lo scambio di informazioni tra più imprese prima dello svolgimento della gara, avvenuto al fine di predeterminarne l’esito, sebbene avesse inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l’individuazione dell’aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie assolute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle offerte ed influenzato la regolarità della competizione ].
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