14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36791 del 7 novembre 2006
Testo massima n. 1
La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all’art. 468 c.p.p. è utilizzabile, se l’esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall’imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell’altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma quarto, c.p.p.
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