14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38557 del 10 ottobre 2008
Testo massima n. 1
Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all’art. 161, comma quarto, c.p.p. [ Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso ].
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