14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 114 del 8 gennaio 2003
Testo massima n. 1
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell’invito, al destinatario dell’atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza [ nella specie, in sede di convalida dell’arresto ], indicandolo nello studio del difensore medesimo. [ Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell’art. 171, lett. e ], c.p.p., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell’avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3 ].
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