Cass. civ. n. 14036 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Cessazione materia del contendere - Fattispecie.


In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24234 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.