14 Mag Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 5725 del 21 marzo 2000
Testo massima n. 1
È valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest’ultimo, mentre non rileva che l’avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto [ ed è, comunque, implicito nell’accettazione della notificazione ], né che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla ai sensi dell’art. 157 c.p.p.
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