14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2765 del 5 marzo 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio. Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve esere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.
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