14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11775 del 13 novembre 1998
Testo massima n. 1
Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all’autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L’istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell’ordinamento per consentire all’autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest’ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.
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