14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22844 del 23 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni all’imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona [ cosiddetto domiciliatario ] presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l’imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l’elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione; la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l’effettiva esistenza di una relazione fisica tra l’imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell’imputato di stabilire un luogo [ diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio ] e la persona [ o l’ufficio ] presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l’indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l’abitazione dell’imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine “elezione”, e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. [ Fattispecie nella quale l’imputato lamentava la mancata notificazione, del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, presso il domicilio eletto, ossia presso l’indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale di interrogatorio in epoca successiva alla “elezione” di domicilio, che era stata effettuata presso il difensore e non revocata; la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario ].
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