14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5807 del 19 maggio 1998
Testo massima n. 1
In materia di notificazioni, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell’imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante — che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi — debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni.
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